Statuto

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE RAVENNA ODV


ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E’ costituita ai sensi del codice civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successiva modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata: “COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE RAVENNA ODV” (in seguito indicata con la semplice dicitura “Coordinamento”) con sede nel Comune Faenza in via Celle 65 (RA), con durata illimitata.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.


ART. 2 – SCOPI E FINALITA’

  1. Il Coordinamento è una Organizzazione di volontariato e persegue le finalità della Legge 266/91e successive in tema di volontariato. Il Coordinamento persegue anche le finalità di Protezione Civile previste dal D.P.R. 613/94, dai regolamenti attuativi dell’art. 18 della Legge n. 225 del 24/02/1992, e dalla Legge Regionale del 7 febbraio 2005 n. 1 e relativo regolamento approvato con DPGR n. 259 del 18/11/2010, e della Legge Regionale n°12 del 2005.

L’Organizzazione svolge i seguenti compiti:

  1. esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e Organizzazioni di protezione civile;
  2. promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutte le associazioni di volontariato di protezione civile;
  3. contribuisce allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di protezione civile;
  4. si rende interprete presso le autorità competenti delle necessità di collegamento e della collaborazione, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo di risorse) per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione, il soccorso, ed il ripristino in materia di protezione civile;
  5. promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle associazioni di volontariato per la protezione civile aderenti al coordinamento in un momento organizzato e coordinato dal medesimo nel rispetto delle autonomie delle singole associazioni aderenti.
  1. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, il Coordinamento si propone di:
    1. Mantenere vivo, attraverso apposite manifestazioni, lo spirito del volontariato di protezione civile; collateralmente, il Coordinamento potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell’ambiente (pubblico, privato e naturale);
    2. promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato su attività di protezione civile;
    3. compiere interventi e soccorsi in territorio comunale, provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.
  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci aderenti possono essere rimborsate dal Coordinamento le sole spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea e dagli enti di riferimento. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività , l’Organizzazione si propone di: svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L’Organizzazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.


ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L’ Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’ Organizzazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il

31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.


ART. 4 – MEMBRI DEL COORDINAMENTO

Il numero dei soci aderenti è illimitato. Possono essere membri del Coordinamento:

  1. Organizzazioni e associazioni di volontariato, aventi come ambito di attività la protezione civile ed iscritte negli appositi registri provinciali del volontariato ai sensi dell’articolo 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale n°12 del 2005, della Legge Regionale n°1 del 2005, relativo regolamento e successive modificazioni;
  2. Sezioni autonome e non autonome di Organizzazioni di volontariato a carattere nazionale e comunque iscritte negli appositi registri nazionali, regionali, provinciali;
  3. Organizzazioni o gruppi comunali aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato (Legge 266/91, L.R. 12/2005, L.R. 1/2005 e successive modifiche) che operino nel campo della protezione civile e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Coordinamento anche in modo esclusivo o preminente, così come previsto dal regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell’ Emilia Romagna.

ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata da statuto.

Possono richiedere l’iscrizione al Coordinamento tutte le Organizzazioni e associazioni o qualsivoglia Gruppo di volontariato (ai sensi dell’art. 4), che operino nel campo della protezione civile e in regola con le normative vigenti inerenti il volontariato.

  1. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio in seduta ordinaria.
  2. Sull’eventuale reiezione di domanda, può pronunciarsi l’Assemblea.
  3. La qualità di socio si perde:
    1. per recesso;
    2. per mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dal sollecito;
    3. per comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;
    4. per violazioni dello statuto;
    5. per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale tra lo stesso ed il Coordinamento.
  4. E’ impegno morale ed etico del socio recedente, portare a termine eventuali attività e/o emergenze in atto a cui partecipi il Coordinamento.
  5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

  1. I soci aderenti sono tenuti:
    1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno e decoroso nei confronti del Coordinamento;
    3. a versare la quota associativa, di cui al precedente articolo.
    4. ad impegnarsi moralmente ed eticamente nello svolgimento delle attività del coordinamento.
  2. I soci aderenti hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;
    2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    3. ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 – ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono organi del Coordinamento:

  1. l’Assemblea dei soci aderenti;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti. (organo facoltativo);

L’elezione degli Organi dell’Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


ART. 8 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Organizzazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Organizzazione non può ricevere più di 1 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso
  6. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  10. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Organizzazione .

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.


ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili, Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti , che rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio questo viene dichiarato decaduto, l’Assemblea provvede all’ elezione di un nuovo Consiglio.

E’ da considerare dimissionario a tutti gli effetti, il componente in carica, che risulti assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l’assenza non sia stata determinata da causa di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio Direttivo e comunicate in forma scritta.

  1. Al Consiglio Direttivo spetta di:
    1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. predisporre i conti consuntivi e preventivi;
    3. nominare il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e nominare eventuali coordinatori;
    4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
    6. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.
    7. Redige regolamenti attuativi.
  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano di età al momento.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando un terzo dei componenti ne facciano richiesta.
  4. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le convocazioni avverranno in forma scritta, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell’incontro, tramite lettera o e-mail.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con parere consultivo.

  1. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

  1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.
  3. Può essere eletto per non più di 2 (due) mandati consecutivi.
  4. Partecipa a tutti quegli organismi a cui è demandato dalle leggi di Protezione Civile che gli competono per carica.
  5. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per le elezioni del nuovo presidente.

ART.11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (FACOLTATIVO)

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, è formato da 3 (tre) membri più 2 (due) supplenti, rieleggibili, eletti dell’Assemblea, a maggioranza semplice tra candidati sia interni che esterni alle Associazioni e Gruppi Comunali (ai sensi dell’art. 4) e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno o più revisori subentreranno i supplenti, e l’assemblea provvederà alla elezione del o dei revisori mancanti. Non può essere eletto più di un Revisore appartenente alla stessa Organizzazione o Gruppo Comunale iscritto.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
    1. verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, ed immobili;
    2. esamina e controlla preventivamente i conti consuntivo e preventivo, esprime il parere di merito in sede di presentazione all’Assemblea dei soci;
    3. il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

ART. 12 -GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.


ART. 13 – NORMA FINALE

In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


ART. 14 -RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.


ART. 15 – CANDIDATURE

  1. Ogni singola Organizzazione o Gruppo Comunale (ai sensi dell’Art. 4 del presente statuto) aderente al Coordinamento può presentare un numero massimo di candidati alle cariche nel Consiglio Direttivo pari a n. 1 (uno).
  2. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo uscente, in forma scritta per raccomandata o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea dei soci alle elezioni.

Il Consiglio in carica dovrà convocare l’Assemblea Elettiva con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

  1. Il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare l’elenco dei candidati, alle singole Organizzazioni, Gruppi Comunali aderenti al Coordinamento, per Raccomandata, e- mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea dei soci alle elezioni.
  2. L’elenco dei candidati dovrà riportare, oltre al nome e cognome del candidato, la ragione sociale della propria Organizzazione o gruppo di appartenenza.
  3. Tutti gli iscritti alle singole Organizzazioni, Associazioni o Gruppi Comunali (ai sensi dell’Art. 4 del presente statuto) aderenti al Coordinamento sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.
  4. In seno al Consiglio Direttivo ogni Organizzazione o Gruppo Comunale, aderente al Coordinamento, potrà avere non più di un proprio iscritto.
  5. Ognuno dei membri componenti l’Assemblea avente diritto di voto (ai sensi dell’Art.8) potrà votare fino ad un massimo di n. 7 (sette) candidati

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